AMBIENTE E SICUREZZA

Supportiamo i nostri clienti in campo ambientale, tenendoli informati sugli aggiornamenti delle normative vigenti. Aiutiamo i nostri clienti a limitare le problematiche derivanti dall’inquinamento dell’aria e delle acque; dalle emissioni sonore e dallo smaltimento dei rifiuti.

AIA | AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) è un provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso al fine di uniformarsi ai principi della “Prevenzione e riduzione integrate dell’Inquinamento”.
Le autorizzazioni AIA devono tener conto del ciclo di produzione dell’impianto, delle procedure adottate, delle materie prime e seconde impiegate e dei rifiuti prodotti.
L’AIA raggruppa e sostituisce 7 titoli abilitativi:

  • autorizzazione agli scarichi;
  • comunicazione preventiva;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale;
  • comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivati dal processo di depurazione in agricoltura;
  • procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi.

Sono gli stessi 7 titoli abilitativi raggruppati e sostituiti dall’AUA. Le aziende che fanno riferimento all’AIA (rispetto alle attività produttive che fanno invece riferimento all’AUA) sono di dimensioni maggiori, con produttività superiore e con un impatto ambientale più rilevante. Gli impianti soggetti al rilascio dell’AIA, appartengono a due categorie: regionali e nazionali. I criteri per l’assegnazione della categoria per ogni impianto sono quelli elencati dalla normativa vigente (Allegati VIII e XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). L’AIA con la più recente disciplina (D.Lgs 46/2014) ha acquisito una durata di 10 anni, ma può avere una valenza maggiore nel caso in cui l’azienda titolare del decreto sia in possesso di certificazioni ambientali (UNI EN ISO e/o EMAS).
Seguiamo i nostri clienti in tutto l’iter burocratico, dalla elaborazione della richiesta al rilascio del titolo.

AUA | AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

L’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) è una specifica forma di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013). Viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). L’AUA raggruppa e sostituisce gli stessi 7 titoli abilitativi dell’AIA.
L’AUA si applica alle piccole medie imprese (PMI) e ha una durata di 15 anni dal rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, presentando la relativa domanda al SUAP.
Seguiamo i nostri clienti in tutto l’iter burocratico, dalla elaborazione della richiesta al rilascio del titolo.

VIA | VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati; nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.
La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e ss.mm.ii., legge che istituisce il Ministero dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale.

VAS | VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ha l’obiettivo di valutare i possibili effetti ambientali di politiche, piani e programmi (comprese le loro varianti), nazionali, regionali e locali, durante la fase della loro elaborazione, prima cioè che vengano approvati. La VAS consente di intervenire a monte sulle possibili scelte di piano, orientandole verso la sostenibilità. In Italia la direttiva VAS è stata recepita con il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152, ed è entrata in vigore solo il 31 luglio 2007.

VI | VALUTAZIONE D’INCIDENZA

La valutazione d’incidenza (VI) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.

MUD

Con il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) si identifica tutto un insieme di dichiarazioni, presentate annualmente da soggetti quali discariche, industrie, trasportatori e produttori di rifiuti, alla Camera di Commercio di pertinenza.
In tale dichiarazione i rifiuti vengono raggruppati per tipologia (tramite dei codici numerici chiamati CER), per produttore e provenienza.
La dichiarazione è il bilancio annuale dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Dal 2006, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 n. 152/2006, per i soli produttori di rifiuti speciali non pericolosi la presentazione del MUD non è più obbligatoria.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 che ha modificato il nuovo codice ambientale (Lgs. 152/2006), viene reintrodotto l’obbligo di presentazione del MUD per le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi, ma solo per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 10.
Seguiamo i nostri clienti nell’elaborazione della dichiarazione MUD.

SIN/SIR | SITI DI INTERESSE NAZIONALE E SITI DI INTERESSE REGIONALE

I SIN (Siti di Interesse Nazionale) e i SIR (Siti di Interesse Regionale) rappresentano delle aree contaminate molto estese classificate come pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari. Al fine di accertare la probabile condizione di inquinamento delle aree in oggetto, sono previste indagini preliminari. I criteri per l’esecuzione delle indagini preliminari sono differenziati in funzione della tipologia dei siti:
L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.
Siamo iscritti all’elenco tecnici competenti in acustica ed utilizziamo strumenti di tecnologia avanzata.
Attraverso analisi con fonometro attestiamo il livello di inquinamento acustico prodotto da un’azienda e verifichiamo se tale livello ricada o meno sotto la soglia massima prevista dalle autorità in quell’area.

  • discariche;
  • attività estrattive dismesse o abbandonate;
  • impianti di trattamento rifiuti, attività produttive attive e dismesse, industrie RIR;
  • siti di stoccaggio di idrocarburi, punti vendita carburanti attivi e dismessi.

I SIN sono stati definiti dal decreto legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e dal decreto ministeriale 471/99 e ripresi dal decreto 152/2006.
Seguiamo i nostri clienti in tutto l’iter, dalle indagini preliminari alla notifica di cancellazione dall’elenco dei SIN.
Siamo abilitati ad effettuare i carotaggi con specifiche attrezzature di cui ci serviamo grazie a partnership con aziende che ne dispongono.

ZONIZZAZIONI ACUSTICHE

La zonizzazione acustica è il risultato della suddivisione del territorio comunale in aree acustiche omogenee. La zonizzazione acustica è un documento tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività.
L’obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.
Siamo iscritti all’elenco tecnici competenti in acustica ed utilizziamo strumenti di tecnologia avanzata.
Attraverso analisi con fonometro attestiamo il livello di inquinamento acustico prodotto da un’azienda e verifichiamo se tale livello ricada o meno sotto la soglia massima prevista dalle autorità in quell’area.

ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI

L‘albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 152/06 e succede all’Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97. E’ costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato Nazionale e le sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di Commercio. Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo vengono individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e ss.mm.ii.) e si dividono in:

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

DVR | DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un’azienda.
Il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Attraverso l’analisi valutativa dei rischi, un’azienda è ora chiamata a prendere decisioni che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
Per fare questo l’impresa assume un’ulteriore responsabilità, quella di certificare e documentare ogni scelta che riguarda la prevenzione del rischio. Tale compito la obbliga ad avere una specifica organizzazione che si occupi di sicurezza lavorativa, avvalendosi di personale interno o esterno alla struttura per svolgere la valutazione dei rischi. Vengono valutati tutti i possibili rischi che possono verificarsi all’interno di un’azienda, ma alla condizione che questa abbia già adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza per prevenire il verificarsi di un danno.
Ci occupiamo dell’elaborazione del documento DVR per i nostri clienti e possiamo assumere l’incarico di RSPP.

DUVRI | DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è un documento obbligatorio introdotto dall’art. 26 del testo unico sulla sicurezza (D.Lgs n. 81/2008).
Con tale documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente. L’individuazione dei rischi derivanti da interferenze dovrà essere adattata alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.
Ci occupiamo dell’elaborazione del documento DUVRI per i nostri clienti.

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